redna ha scritto:
Citazione:
interessante il fatto che bisogna contaminare qualcuno proprio sul referendum del nucleare....
E... il sospetto che fosse esattamente un gioco di parole...
non ci sfiora nemmeno?
Ma elaboriamo: ......
.... CUT .....
si può anche condividere la tua considerazione circa il sistema di tassazione da parte dello stato, ed anche il fatto che parlare di carattere solidaristico nella gestione pubblica del servizio idrico è pressappochista, ma ti invito a riflettere sulla trappola in cui ci si troverebbe qualora la gestione passasse, per oltre l’attuale percentuale, nelle mani di aziende private che (punto importantissimo) operano GRAZIE al “sistema stato”.
Non mi pare che si possa gridare al “libero mercato”, da una parte, e di gestione interamente pubblica dall’altra, o no?
Come vado dicendo da un po’, il referendum in sé non risolve moltissimo, si tratta piuttosto di esprimere una volontà
Davvero c’è bisogno di arrivare a questo per scardinare un’opinione? Cioè (e lo dico senza alcun intento polemico) davvero senti il bisogno di accomunare le motivazioni di quanti stanno spiegando il perché delle loro posizioni, con la demagogia di quegli inveretebrati di casa pound? Che, sappiamo bene, fanno del loro facile populismo strumento di “presa” sugli individui. Mi sembra assurdo perfino che vengano citati.
ahmbar ha scritto:
Qualunque schieramento che facesse una legge come dici tu, si taglierebbe le palle da solo
Che la legge nasca dal centro sinistra o destra poco importa, ora e' stata evidenziata l'anomalia di considerare l'acqua alla stregua di qualunque altra merce, e chi non vuole perdere le elezioni per i prossimi decenni fara' bene ad adeguarsi
Fabrizio70 ha scritto:
Citazione:
ahmbar ha scritto:
Qualunque schieramento che facesse una legge come dici tu, si taglierebbe le palle da solo
Peccato che questi individui erano in giro anche nel 93 , referendum sull'abolizione del finanziamento ai partiti , quorum valido ed un risultato del 90% , altro che destra e sinistra, tempo 6 mesi (non anni ,mesi) e si sono inventati i rimborsi elettorali , eppure la gente li ha continuati a votare(tre nomi presi a caso , Rutelli , Formigoni e la Jervolino , e chi non è stato rieletto ha trovato un bel posticino sicuro in qualche carozzone statale)....
Trovare questo dimostrazione di inefficacia del referendum...
Fabrizio70 ha scritto:
Abrogazione dell'intervento statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare.
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrr......
Abrogazione dei contributi di compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di centrali nucleari.
Prrrrrrrrrrrrrrrrrr.......
18 e 19 aprile 1993
Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe leggere.
Prrrrrrrrrrrrrrrr......
Dopodichè quorum non raggiunti , chissà com'è....
Vediamo la posizione chiara sul primo referendum sull'acqua…
… modificata più volte fino all'ultima evidenziata in grassetto , che è quella che ci interessa , vediamo cosa dice in alcuni punti
questi due articoli non dicono che l'acqua è privata , anzi danno la possibilità in deroga di affidare il servizio ad un ente completamente pubblico per motivi economici e sociali
Non solo si vuole abrogare l'affidamento pubblico pubblico dei servizi , ma addirittura la proprietà pubblica delle risorse idriche , e non si vuole garantire il diritto all'universalità ed accessibilità del servizio , immaginiamo che se dovesse passare il si e tra qualche anno fanno una legge che privatizzi l'acqua
per me la gestione idrica e' sempre stata in mano ai privati. Questo fantomatico pubblico non esiste.
la mia volonta' lo espressa tantissime volte. Non si puo' fare che viene presa FORSE in considerazione solo quando lo decide chi fa le regole del gioco.
non li vedo come invertebrati, ma solo in bisogno di un maggior stato centrale, perche' se fossero loro al governo, allora si che cambierebbe qualcosa
LoneWolf58 ha scritto:
Forse è meglio leggersi l'elenco completo... ogni tanto wiki fa comodo.
Makk ha scritto:
Ancora una volta non distingui quello che c'è scritto da quello che succede in realtà.
D'altra parte te l'hanno detto in tutte le salse che da anti-stato sei passato a ghost writer delle multinazionali
Art. 75. Costituzione
E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
florizel ha scritto:
Scusa, ma allora la domanda sorge spontanea: se hai la certezza che il SI a questo quesito agevolerebbe una maggiore apertura al privato, sostenendo che essa può costituire buona cosa, perché non voti il SI a questo referendum?
LoneWolf58 ha scritto:
.
Però... c'è sempre un però, perché nessuno ha proposto ulteriori "referendum abrogativi" sugli argomenti abrogati e riproposti sotto altra forma?
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
perchè si verrebbe a creare un vuoto normativo che permetterebbe scempi peggiori di quelli attuali
attualmente tutti gli aumenti delle tariffe sono da addebitarsi ad una gestione totalmente PUBBLICA , il controllato ed il controllore sono la stessa cosa
Fabrizio70 ha scritto:
Citazione:
Makk ha scritto:
Ancora una volta non distingui quello che c'è scritto da quello che succede in realtà.
D'altra parte te l'hanno detto in tutte le salse che da anti-stato sei passato a ghost writer delle multinazionali
Io non distinguo quello che succede in realtà ?
Vediamo , immagino che tu in questo momento legga i messaggi di fumo invece di caratteri scritti su uno schermo costruito da una MULTINAZIONALE , gestito da un computer creato da una MULTINAZIONALE , con i dati che passano attraverso i servizi di provider MULTINAZIONALI , immagino che tu usi ancora i richiami tra una vallata e l'altra invece di comunicare con un cellulare costruito da una MULTINAZIONALE , ovviamente per scendere in città usi l'asinello invece di un mezzo di trasporto qualsiasi costruito da una MULTINAZIONALE
ma quanto sono cattive queste MULTINAZIONALI...
florizel ha scritto:
Dal tuo punto di vista, la maggioranza dei SI e quindi l'abrogazione di quella legge, creerebbe un vuoto normativo. Ma lasciare le cose come sono, con il NO, implicherebbe la certezza che al privato siano facilitate le cose.
Makk ha scritto:
Sono costretto a comprarle, mica a cedergli in cambio il cervello e il cuore.
[omiss]
Continua a chiudere gli occhi. Buon sogno di loto capitalista.
"Cattive" significa riconoscergli qualcosa che assomigli a dei sentimenti. Non funzionano così: sono meccanismi per fare soldi sulla pelle di chiunque, senz'anima e senza remore di alcun tipo. Ti ammazzano ma non è niente di personale: contento, vero?
L'antropomorfizzare una realtà [s]gradita è il sintomo della perdita di contatto con la realtà.
1 agg
[detto di persona] che ha qualità non buone; che ha tendenza al male
2 agg
maldisposto verso gli altri; scortese, villano
3 agg
indocile, indisciplinato
4 agg
di qualità scadente, di scarso valore; difettoso
5 agg
[detto di persona] inabile, incapace
6 agg
[detto di cosa] inefficiente
7 agg
che procura sensazioni spiacevoli; disgustoso, sgradevole
8 agg
[detto di tempo] piovoso
9 agg
[detto di clima] malsano
10 agg
sfavorevole, infausto
11 agg
inopportuno, sconveniente
12 sm
persona cattiva
13 sm
la parte cattiva o guasta di qualcosa
Non solo si vuole abrogare l'affidamento pubblico pubblico dei servizi , ma addirittura la proprietà pubblica delle risorse idriche , e non si vuole garantire il diritto all'universalità ed accessibilità del servizio , immaginiamo che se dovesse passare il si e tra qualche anno fanno una legge che privatizzi l'acqua , vediamo questa precisazione :
CAPO III Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici (DEMANIO PUBBLICO)
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d' interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
E' questo il punto in cui ti sbagli , attualmente l'ingresso dei privati è regolamentato , votando SI abroghi i regolamenti e faciliti il privato , se volevano evitare questo c'erano anche altri articoli di altre leggi da abrogare , quindi non è questa la questione sul piatto della bilancia , ed il fatto che la questione sia stata esposta in maniera così truffaldina dovrebbe farti drizzare le antenne , buon voto....
Per il quesito n. 1: l’abrogazione dell’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 determinerebbe il ritorno all’applicabilità dell’art. 113 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000). Ciò perchè l’abrogazione dell’art. 23 bis determina l’inapplicabilità del d.P.R 168 del 2010 (c. d. Regolamento del Decreto Ronchi) che aveva espressamente abrogato alcune disposizioni dell’art. 113 TUEL (si tratta dei commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15.bis, 15-ter e 15-quater, tutti oggetto di abrogazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 168 del 2010) che di conseguenza tornano a rivivere.
La riviviscenza dell’art. 150 del Decreto Ambientale invece sembra essere situazione più complessa che avremo modo di valutare solo dopo aver analizzato con attenzione le motivazioni della decisione della Corte costituzionale di ieri.
In sostanza l’abrogazione di una norma porta al ripristino di quelle disposizioni che erano state abrogate dalla norma stessa. Nel nostro caso ripristino dell’art. 113 TUEL per abrogazione art. 23 bis.
Fabrizio70, facciamo per l'ennesima volta finta che tu sia semplicemente ignorante...
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche
Abrogando il nuovo regolamento che obbliga di fatto l'affidamento ai privati almeno della gestione non fai altro che tornare al vecchio regolamento.
[omiss]
determinerebbe il ritorno all’applicabilità dell’art. 113 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000)
Art. 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica
(articolo così sostituito dall'articolo 35, comma 15, legge n. 448 del 2001)
(rubrica così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), legge n. 326 del 2003)
(articolo abrogato nelle parti incompatibili con l'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008 in forza del comma 11 di quest'ultima norma)
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.
(comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003)
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 48, legge n. 308 del 2004)
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 48, legge n. 308 del 2004)
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
(lettera così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera c), legge n. 326 del 2003)
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
[5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.]
[5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
(comma introdotto dall'articolo 4, comma 234, lettera a), legge n. 350 del 2003)
[6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
[7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. [ La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
[8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quello del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. [Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.]
(comma parzialmente abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
(comma così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera f), legge n. 326 del 2003)
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
(comma così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), legge n. 326 del 2003)
[14. Fermo quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
[15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
[15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.]
[15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.]
(comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
Cose che come "esperto" dovresti sapere ma guarda caso continui a fare il finto tonto. E' inutile che spargi disinformazione mirata per cercare di allontanare le persone dalle urne. Non ci casca più nessuno sai.
Fabrizio70 ha scritto:
Citazione:
Makk ha scritto:
Sono costretto a comprarle, mica a cedergli in cambio il cervello e il cuore.
[omiss]
Continua a chiudere gli occhi. Buon sogno di loto capitalista.
Meglio tenerli aperti e vedere loschi individui dietro di te che ti costringono a comprare ?
Vediamo, immagino che tu in questo momento legga i messaggi di fumo invece di caratteri scritti su uno schermo costruito da una MULTINAZIONALE , gestito da un computer creato da una MULTINAZIONALE , con i dati che passano attraverso i servizi di provider MULTINAZIONALI , immagino che tu usi ancora i richiami tra una vallata e l'altra invece di comunicare con un cellulare costruito da una MULTINAZIONALE , ovviamente per scendere in città usi l'asinello invece di un mezzo di trasporto qualsiasi costruito da una MULTINAZIONALE,
ma quanto sono cattive queste MULTINAZIONALI...
Citazione:
"Cattive" significa riconoscergli qualcosa che assomigli a dei sentimenti. Non funzionano così: sono meccanismi per fare soldi sulla pelle di chiunque, senz'anima e senza remore di alcun tipo. Ti ammazzano ma non è niente di personale: contento, vero?
[cut]
http://www.dizionario-italiano.it/definizione-lemma.php?definizione=cattivo&lemma=C044B800
[cut]
cattivo si applica anche alle cose , gnurante...
gnurante...
Fabrizio70 ha scritto:
...ma si da il caso che questo è per l'appunto il mio campo occupandomi per l'appunto della manutenzione e del pronto intervento per ACEA dal 92 ed ho seguito oltre che vissuto tutto il passagio da azienda comunale a SpA
1) SEI UNO DEI FUTURI GESTORI PRIVATI DELL'ACQUA, oppure lavori in una società privata dell'acqua.
In questo caso la tua è una posizione comprensibile. Ha senso. Magari sarebbe stato bello dirlo prima, ma in ogni caso il tuo benessere individuale passa attraverso l'aumento delle bollette.
2) SEI UNA PERSONA LARGAMENTE BENESTANTE.
Anche in questo caso la tua è una posizione comprensibile. Visto che si paventa una possibile scarsità del bene, l'aumento delle bollette garantisce che per TE l'acqua sarà sempre disponibile. Non sia mai che l'erba del campo da golf ingiallisca.
3) SEI UNA PERSONA NORMALE CHE PAGA LA BOLLETTA DELL'ACQUA.
In questo caso hai espresso una posizione IDIOTA. Largamente autolesionista senza alcuna motivazione.
Sicuro che ”se fossero loro al governo, allora si che cambierebbe qualcosa”?
Ho fatto un gesto altamente "democratico", aiutando il pensiero che non condivido ad affermarsi. Tanto per dire quanto ritengo importanti queste votazioni.
Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=6&topic_id=6349