Re: Grande Soru...

Inviato da  nettunio il 9/8/2006 11:57:12
Il povero Briatore si lamenta ed organizza una campagna di insurrezione su i giornali per ribadire che le tasse sul “lusso” sono ingiuste.
qui l'articolo

Vediamo cosa dicono gli articoli incriminati della legge:


Art. 3 Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico
1. È istituita l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i loro figli anche se nati fuori dall’Isola.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
b) euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 e 100 metri quadri;
c) euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 e 150 metri quadri;
d) euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 e 200 metri quadri;
e) euro 15 per metro quadro per la superficie eccedente 200 metri quadri.


Art. 4 Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto
1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dell’imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L’imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri. Per le unità a vela con motore ausiliario l’imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dall’imposta le navi adibite all’esercizio di attività crocieristica e le imbarcazioni che vengono in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali.


Art. 5 Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale
1. È istituito il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale; esso è alimentato dal 75 per cento del gettito derivante dall’imposta regionale sulle plusvalenze generate dalla cessione di fabbricati e dall’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato a finanziare:
a) per il 40 per cento programmi di interesse regionale;
b) per il 40 per cento programmi di interesse comunale;
c) per il 20 per cento programmi di interesse provinciale.
3. I programmi di cui al comma 2 sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5.
5. È abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

Adesso io mio chiedo ma perché il signor Briatore e tutti quelli come lui non si levano dai c......i e se ne vanno a passare le loro c…o di ferie da qualche altra parte??
Non vi piace questa legge? Levatevi dal c…o, persone molto più intelligenti di voi sapranno sostituirvi!!!

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=14&topic_id=1278&post_id=41511