Re: Cosa è l'acido ascorbico

Inviato da  genfranco il 12/2/2015 15:00:43
Citazione:

Slobbysta ha scritto:
Scusate la non volontà alla pulizia...a me sto Genfranco mi stonicchiava..non come una canna però...
Indagando un po'PROMUOVE vitamina di sintesi...cioè una vitamina discutibile...

Ora dico una porcheria... Se un maschietto assume tocofenolo estratto o di sintesi, quando si masturba il suo liquido seminale rimarrà acquoso e amaro e schizzerá in modo irrisorio..altrimenti con una ciotola di germogli di mungo dopo una settimana...lo sperma schizzerá abbondante denso e dolciastro!


Dietro a Genfranco che ci sta...il caffè velenoso? Un'altro forum...

...a me puzza! Come pubblicitario io ho capito l'antifona...al limite del regolamento...

IN QUESTO FORUM COSA SI VENDE?

Slobbando


GRAZIE mio caro Slobbyysta, hai messo una perte della pagina principale dei nostro sito.
Grazie ancora ma se non ti dispiace il sito riporta sulla sinistra della home il contavisite che ora come ora raggiunge le
217146 (duecetodiciassettemilacentoquatantasei) visite con una media di 1500-2000 a settimana.
Cosa ne dici come media di un sito
CHE NON VENDE NULLA?
Quindi continuo a CHIARIRLO, ma sò che TUTTI ormai l'hanno capito, meno TU.
Comunque stai attento che e ti informo SENZA POLEMICHE che la INGIURIA O DIFFAMAZIONE comporta:
L’ingiuria è un reato contro la persona e tutela l’onore.
Con questo vocabolo, tradizionalmente s’intende il rispetto e la stima dei quali ognuno gode presso la società e l’idea che si ha di se stessi.
L'ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale, che recita testualmente:
“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.
I reati contro l’onore, sono classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa.
La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta nel comma 1 della norma, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente.
I requisiti perché si configuri il delitto di Ingiuria, sono l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa, elemento che è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione.
Il comma 2 dell'articolo 594 del codice penale estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.
Oltre al dettato dell’articolo 594 del codice penale, è prevista una ulteriore circostanza aggravante ex articolo 3 legge 205 del 1993, se l’ingiuria abbia finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, e si verifica quando l’offesa origina da un consapevole e percepibile sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, cioè come disprezzo idoneo a dare luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.
L’ingiuria è un reato che può essere commesso da
chiunque.
La condotta offensiva dell’onore o del decoro si può manifestare sia attraverso espressioni verbali, sia con gesti di natura dispregiativa, come ad esempio uno sputo.
Sono rilevanti anche offese trasmesse attraverso mezzi di comunicazione a distanza, come una e mail, una lettera o una telefonata, dirette a una determinata persona.
L’elemento che caratterizza il reato di ingiuria è che la condotta offensiva deve essere posta in essere in presenza della persona alla quale è indirizzata.
A questo proposito si ritiene che questa presenza deve essere effettiva e che il soggetto offeso, anche se non materialmente visto dal soggetto agente, sia in grado di percepire le espressioni lesive a lui rivolte, è un reato a dolo generico, si ritiene sufficiente la consapevolezza della potenzialità offensiva delle espressioni usate e la volontà di divulgarle alla presenza del soggetto passivo, anche in assenza della specifica intenzione di offendere.
L'autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace avente sede nel luogo dove è commesso il fatto di reato, è perseguibile a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi, che decorrono dal giorno nel quale si ha avuto notizia del fatto che costituisce reato, cioè dal momento nel quale il titolare del diritto tutelato ha conoscenza sicura, sulla base di elementi seri, degli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.
La querela va sottoscritta e depositata o alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica.
Come ogni volta che si ha il sospetto di essere indagati o di avere subito un reato, è necessario contattare un avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere gli eventuali “passi” che, insieme al legale, venissero giudicati necessari od opportuni, per valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati dell’esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per verificare la sussistenza dei presupposti per una querela.
A volte nel linguaggio comune si confonde l’ingiuria con la diffamazione

ed è compito tuo dimostrare il contario.
tanto ti dovevo per tua personale informazione.
ciaooo Franco Genre
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