Re: No al Trattato di Lisbona

Inviato da  Sinder il 6/11/2009 8:53:43
Gli organi di Strasburgo hanno avuto modo di precisare che gli obblighi incombenti allo Stato in virtù dell’art. 2, par. 1 comportano non solo il dovere di astenersi dall’infliggere la morte “intenzionalmente”, ma anche l’obbligo positivo di prendere tutte le misure necessarie affinché la protezione della vita umana venga assicurata (v. Naddaf c. RFT del 10.10.1986). Per quanto riguarda la morte intenzionalmente inflitta da parte dei poteri pubblici o per loro conto, la Commissione ha in tal senso ritenuto, nel Rapporto del 10.7.1976 concernente l’affare Cipro c. Turchia, che l’esecuzione di civili ad opera di soldati turchi a Cipro costituiva una violazione dell’art. 2 della CEDU. Va ricordato anche che, in un primo momento, l’elemento intenzionale presente nella formulazione dell’art. 2 ha portato la Commissione a considerare, nella sentenza X. c. Belgio del 21.5.1969, che non configurasse una violazione dell’art. 2, par. 1 la circostanza che il marito della ricorrente era stato colpito, durante lo sgombero dei partecipanti a una manifestazione, dal proiettile sparato senza intimazione da un gendarme minacciato da un altro manifestante. Tale interpretazione riduttiva della protezione del diritto alla vita è stata fortemente criticata da autorevole dottrina, la quale ha sostenuto che la morte inflitta da un agente pubblico, pur in mancanza dell’intenzionalità, si analizza ad ogni modo in una violazione dell’art. 2. La Commissione, prendendo atto di tali critiche, ha successivamente modificato il suo orientamento, limitandosi ad esaminare, in un ricorso analogo, se l’uso della forza da parte dei pubblici poteri era stato legittimo ai sensi dell’art. 2, par. 2, senza indagare sulle intenzioni specifiche degli agenti pubblici responsabili, ritenute quindi irrilevanti (v. Kathleen Stewart c. Regno Unito del 10.7.1984).

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=45&topic_id=4450&post_id=151285