Re: No al Trattato di Lisbona

Inviato da  Freeman il 21/10/2009 10:42:57
Citazione:
Non è utile, a questo scopo, dimostrare di non sapere neanche cos'è una Costituzione e cos'è un Trattato, e qual è il loro rango nelle fonti del diritto.

E ci risiamo, col rango.
Se è vero, come affermi, che la precedente "Costituzione" non era una vera costituzione, allora perché mai avrebbero avvertito la necessità di cambiare "rango" (solo formalmente, perché nei contenuti è pressoché identica)?
Forse perché, essendo una Costituzione in qualche Paese era soggetta ad un iter di approvazione particolarmente complesso che non ne consentiva la facile approvazione?
Siamo sempre là: formalmente si qualificano diversamente, de facto sono la stessa cosa.
Le parole di Jean Monnet chiariscono perfettamente il trucco: "LORO" hanno già deciso che si sarebbe dovuti arrivare ad uno stato federale europeo, il "come" è un dettaglio (e se il modello ispiratore è lo stato federale per eccellenza, ossia gli USA, siamo bell'e fregati).

Quanto a Barnard, alcune delle cose che dice sono saldamente fondate, e comunque gli argomenti contra-personam non sono accettabili.
Sulla pena di morte, è vero che la lettera del testo è stata "piegata" e forzata in maniera evidente, ma è pur vero che è potenzialmente pericolosa, come norma. Infatti, come abbiamo visto fare decine di volte, basta modificare la definizione di "sommossa popolare", ed il gioco è fatto.

Leggiamo:
________________________
[...]
Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.


Questo passaggio è fondamentale perché di fatto si sancisce la pariteticità tra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) laddove le due carte trattano gli stessi argomenti.
Quest’ultima, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che minano completamente le basi precedentemente poste, infatti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dice:

Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
1. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
2. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
3. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.


Inoltre aggiunge nel sesto protocollo aggiuntivo:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.


fonte
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Anche qui, come vediamo, ci sono margini di "flessibilità" pericolosi, nell'interpretazione della norma.
Quindi, ancora una volta, se è falso che "il Trattato introduce la pena di morte", è d'altro canto innegabile che preveda margini per "amministrare la morte" impunemente ai cittadini, in base ad interpretazioni più o meno lasche di termini come "sommossa", "insurrezione" e "pericolo imminente di guerra" (in quest'ultimo caso, è demandata ai singoli stati la facoltà di prevederla e di legiferare in materia).

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