Re: Nuove norme antiriciclaggio.

Inviato da  Mande il 7/5/2008 6:26:46
Citazione:

E poi...non ho capito...bastano i miei dati o mi occorre la legittima dell'intestatario che mi autorizza a prelevare?

Attenta!
Il sole 24 Ore
Citazione:

La circolare chiarisce inoltre che, se per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile e presentati successivamente all'incasso manca alla banca o alle Poste la comunicazione dell'avvenuta cessione, non c'è infrazione né obbligo di segnalazione se il cessionario rilascia un'autocertificazione circa la data del trasferimento e il nome del cedente. In alternativa a questa autocertificazione, il cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione all'incasso, deve far arrivare all'intermediario la dichiarazione dell'avvenuta cessione del libretto. Se mancano sia l'autocertificazione sia la comunicazione, banca e Poste devono comunicarlo al ministero dell'Economia. L'operatività bancaria ha comunque il suo corso, perché il decreto non ha inteso incidere sulla natura del titolo.
Chi sfora il limite fissato per il saldo è punito con una sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo stesso; mentre per la mancata comunicazione del trasferimento da parte del cedente o per la mancata regolarizzazione entro il 30 giugno 2009, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo.

In mancanza di una autocertificazione da parte del "cedente" ovvero chi ti ha dato il libretto puoi venire segnalata come pericolosissima "riciclatrice professionista" alle autorità competenti. Nel caso avessi già ritirato i soldi puoi optare per una dichiarazione da parte dell'intestatario fatta arrivare alla banca dove hai ritirato i soldi entro trenta giorni dal prelievo.
Citazione:

Mi domando se davvero tutti questi accorgimenti fermeranno quelli a cui sono rivolti!

Usando parole tue:
"sono uscita frastornata e senza aver prelevato nulla perché nonostante il nominativo sul libretto avesse lì il suo conto".
Dunque il loro obbiettivo almeno per il momento lo hanno certamente raggiunto...
Non devi "pensare con la tua testa" ma uniformarti alla massa ed usare la "moneta elettronica".
Come vedi dall'esempio che tu stessa fai anche la tua transazione è tracciabile ovvero registrata perché ti chiedono di identificarti. Dunque il dire che esclusivamente le transazioni elettroniche permettono di risalire alle parti coinvolte è ovviamente un falso palese.

Un'ultima cosa anche se ovviamente l'articolo che ho linkato faresti bene a leggerlo tutto...
Citazione:

Inoltre, per monitorare i passaggi, il decreto 231 ha obbligato chi trasferisce il titolo a comunicare entro 30 giorni alla banca o alle Poste che lo hanno emesso la data del trasferimento e i dati identificativi del cessionario.

Se ti viene passata la proprietà del libretto ricordati di comunicare alla banca se lo cedi ad una terza persona.

Altre informazioni di carattere più generale sul decreto legislativo 231/2007 ovvero sulle nuove norme antiriciclaggio.
Il sole 24 Ore

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