E poi...non ho capito...bastano i miei dati o mi occorre la legittima dell'intestatario che mi autorizza a prelevare?
La circolare chiarisce inoltre che, se per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile e presentati successivamente all'incasso manca alla banca o alle Poste la comunicazione dell'avvenuta cessione, non c'è infrazione né obbligo di segnalazione se il cessionario rilascia un'autocertificazione circa la data del trasferimento e il nome del cedente. In alternativa a questa autocertificazione, il cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione all'incasso, deve far arrivare all'intermediario la dichiarazione dell'avvenuta cessione del libretto. Se mancano sia l'autocertificazione sia la comunicazione, banca e Poste devono comunicarlo al ministero dell'Economia. L'operatività bancaria ha comunque il suo corso, perché il decreto non ha inteso incidere sulla natura del titolo.
Chi sfora il limite fissato per il saldo è punito con una sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo stesso; mentre per la mancata comunicazione del trasferimento da parte del cedente o per la mancata regolarizzazione entro il 30 giugno 2009, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo.
Mi domando se davvero tutti questi accorgimenti fermeranno quelli a cui sono rivolti!
Inoltre, per monitorare i passaggi, il decreto 231 ha obbligato chi trasferisce il titolo a comunicare entro 30 giorni alla banca o alle Poste che lo hanno emesso la data del trasferimento e i dati identificativi del cessionario.
Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=46&topic_id=4314&post_id=118090