Re: Al Vaticano non basta la morte cerebrale

Inviato da  Notturno il 5/9/2008 15:46:21
...ciò che non viene né superato né messo in discussione è l´irreversibilità dello stato che la morte cerebrale provoca....” Umberto Veronesi http://www.senato.it/ulivo/interviste/080904_4.htm

(io lo odio Veronesi... però devo ammettere che a volte anche lui ne dice qualcuna giusta...)

Allora....

Per intanto stiamo discutendo di QUESTA legge (o “insieme di leggi”)

Legge 29 dicembre 1993, n. 578 http://www.scienzemedicolegali.it/lecce/contenuto/legislazione/578%2093.htm
Art.1
Definizione di morte
1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.”
Art.2 2
Accertamento di morte
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
.... (omissis)
5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
... (omissis)
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.



Decreto 22 agosto 1994, n. 582 (Regolamento) http://www.incontinenza.com/news/leggi/dminis220894n582.html
Art. 1. - Accertamento della morte per arresto cardiaco  
1. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.578, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
.... (omissis)

Art. 3. - Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposte a misure rianimatorie
 1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
a) stato di incoscienza; 
b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia accertata da 60 mm Hg con pH ematico minore di 7,40; 
c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1; 
d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art. 2.

... (omissis)
Art. 4. - Periodo di osservazione
1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a: 
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; 
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque;
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.
  
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.
 
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'art.2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

Questa è la NOSTRA legislazione attuale

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