florizel ha scritto:
Io non lo sto mettendo sul piano che il pubblico è buono ed il privato è cacca. Io la metto sul piano del fatto che questo referendum costituisce la fragilissima opportunità di segnare una direzione.
Se da essa di devia, si potrà sempre precisare che una posizione chiara era stata espressa.
E vale per tutti i quesiti, non solo per quelli relativi all'acqua.
"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?".
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicità, effi cacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e
privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano
ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di specifi ci compiti operativi connessi alla
gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario
di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che,
a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un effi cace e utile ricorso al
mercato, l’affi damento può avvenire a favore di società a
capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale,
che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque,
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano.
1 -ter . Tutte le forme di affidamento della gestione
del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23 -bis
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del
soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica
delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità
e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il
diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»
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