Proprietà della moneta

Data 21/12/2010 2:20:00 | Categoria: Economia

di Daniele Framarin

E' un pensiero comune che la proprietà del denaro che conserviamo nel portafoglio od in banca sia nostra, ma è veramente così? La risposta è più complessa di quanto non sembri, e non è per nulla scontata. Per cercare una soluzione all'enigma cominciamo col definire cosa sia la proprietà.

Proprietà:

Art. 832 Contenuto del diritto [1]
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.


Questa la definizione di proprietà secondo il nostro codice civile. Non tutte le scuole di pensiero o culture mondiali potrebbero convenire con questa affermazione, ma non di meno secondo l'ordinamento giuridico italiano la proprietà è descritta in questi termini.

Ma come si ottiene questo “diritto pieno ed esclusivo”?[2] Mediante il trasferimento da parte di qualcuno che lo possedeva prima di noi. Un caso semplice e conosciuto è l'eredità, mediante la quale l'erede riceve la piena proprietà dei beni di un defunto. Altro caso comune per ottenere una proprietà è la compravendita, ove il soggetto proprietario di un bene cede il suo diritto in cambio di una contropartita monetaria, oppure il baratto, nel quale si scambiano due diritti di proprietà tra le parti.

In pratica dunque per acquisire la proprietà di un bene ...
... questa deve essere trasferita da chi la aveva precedentemente. Se così non fosse si creerebbero degli spiacevoli inconvenienti. Pensiamo ad esempio ad un inquilino che affitta un appartamento. Questa persona attraverso la corresponsione di una canone mensile al locatario ne acquisisce il possesso ma non certo la proprietà. Se fosse altrimenti potrebbe tranquillamente vendere l'appartamento ad un terzo senza il consenso del proprietario intascandosi la somma. Permettere ad una persona di trasferire una piena proprietà ad un terzo senza che lui stesso ne sia proprietario sarebbe fonte eterna di liti oltre che un palese controsenso che demolirebbe fino alle radici il diritto stesso alla proprietà.

In base a queste considerazioni andiamo ora ad analizzare un caso specifico. Se ci soffermassimo a considerare il credito ottenuto da una banca per l'acquisto di un bene, cosa dovremmo dedurre?

La banca non ci trasferisce la proprietà del denaro, ma semplicemente ce lo presta perché noi possiamo farne un uso. Ma che uso facciamo noi del denaro? Lo utilizziamo come carta per scriverci sopra, oppure come spessore sotto la gamba di un tavolo traballante? No, tipicamente lo utilizziamo come contropartita in una compravendita, ovvero cediamo quel denaro del quale non abbiamo la proprietà in cambio della proprietà di un bene che ci interessa. Posso richiedere del denaro in prestito dalla banca per acquisire la proprietà di nuovi macchinari produttivi piuttosto che di una automobile, beni di consumo od anche immobili.

Ma a questo punto chi riceve il denaro da me non ne è proprietario, poiché neanche io lo ero al momento in cui lo ho ceduto. Se io possedevo il denaro solo in prestito non potevo certo trasferirne la proprietà. Se poi consideriamo che tutto il denaro in circolazione è stato originato esclusivamente da prestiti, arriviamo alla conclusione che nessuno, a parte il prestatore originale, goda del diritto di proprietà della moneta.

Siamo arrivati dunque ad una conclusione che ribalta completamente quello che la maggior parte delle persone credono, ovvero che sono proprietarie del denaro che meramente tengono nel portafogli.

Questo equivale al dire che tutti gli scambi commerciali avvenuti finora sono truffaldini, e vanno tutti annullati, perché la parte che offriva denaro in cambio di beni non ne era proprietaria e dunque non lo poteva fare. Un epilogo veramente sconvolgente per poterci credere. Ma sarà veramente così?

In realtà c'è un altro modo per acquisire la proprietà di un bene oltre al trasferimento del diritto da chi lo aveva precedentemente:

Acquisto “a non domino” [3]
In diritto, l'espressione acquisto “a non domino” (dal latino "da chi non è padrone, proprietario") indica, genericamente, una situazione in cui un soggetto acquista un diritto di proprietà su di un bene proveniente da un soggetto non qualificabile come titolare del diritto medesimo.

Qui interviene nuovamente il codice civile, dichiarando che anche chi non è proprietario di un bene può venderlo trasferendo la proprietà ad un altro. Ecco dunque che il nostro problema è stato semplicemente aggirato. Il cliente che ottiene un mero prestito di denaro dalla banca può trasferire la proprietà che non possiede spoliandone di fatto l'istituto di credito.

Questo comportamento, applicato al caso discusso in precedenza, sembrerebbe espropriare le banche a favore del debitore, ma nella realtà le cose non stanno così. Le banche infatti sanno bene che per poter prestare la loro merce questa deve essere a sua volta ceduta, per cui si garantiscono con diritti di proprietà futuri, quali ad esempio ipoteche su dei beni. L'istituto di credito nei fatti rinuncia al vedersi restituite le esatte banconote che presta (quasi sempre semplici scritture contabili al posto del contante) aspettandosi di ricevere nel futuro una qualsiasi somma di banconote del medesimo valore. Il tutto chiedendo appunto delle idonee garanzie al pagamento futuro, che se non venisse onorato diverrebbero proprietà della banca.

Per mettere una pezza legislativa al controsenso logico nel quale una persona possa vendere una cosa che non possiede, si è però aperto un varco preoccupante. In base a questa legge infatti, ritornando all'esempio iniziale dell'inquilino, qualsiasi affittuario può vendere la casa in cui vive, senza che il proprietario che l'ha concessa in locazione possa opporsi. Per rendere legale una azione che comunemente si considera contraria al buon senso, come vendere qualcosa in prestito, si è veramente ricorsi ad una legge di questa portata?

In effetti si. Se pur anche questa legge contiene una limitazione. Ovvero il trasferimento della proprietà può avvenire in questa forma solo se l'oggetto dello scambio non è trascritto nei pubblici registri [4]. Una automobile dunque che è iscritta al PRA (pubblico registro automobilistico), come un immobile che lo è al catasto, non possono essere venduti se non dal proprietario originale che figura nel registro. Per tutti i beni che non sono iscritti al pubblico registro questa legge si applica. Se ad esempio chiedo in prestito ad un amico il cellulare per una chiamata, e mentre lo uso trovo qualcuno disposto a comprarlo, posso tranquillamente venderlo senza il suo consenso.

Ed ecco che abbiamo rivoltato un'altra volta il buon senso. Ora in base alle nuove informazioni possiamo dire che siamo proprietari della moneta che abbiamo in tasca seppure il sapere con quali mezzi si sia potuti arrivare a ciò è assolutamente inquietante.

Però il codice civile mette un ulteriore paletto per gli “acquisti a non domino” ovvero la buona fede:

Requisiti
Buonafede[5]
Altro requisito delle fattispecie acquisitive a non domino è la necessità, ai fini della protezione giuridica, della buona fede dell'acquirente. L'acquisto del diritto che segue in capo all'avente causa a non domino ne tutela l'affidamento e la situazione di apparenza che si viene a creare in relazione a casi normativamente previsti. La buona fede conosce dei limiti ove il bene oggetto del diritto sia sottoposto a una registrazione (es. immobili, mobili).


In parole semplici se io, compratore, sono presente nel momento in cui Giulio chiede in prestito il cellulare a Carlo, non posso non sapere che il primo non è proprietario ma ha ottenuto il telefono in prestito. Ecco che dunque se acquisto il telefono da Giulio la vendita è annullabile perché sapevo che non ne era proprietario. Un ministro del tesoro piuttosto che un banchiere, un economista od un commercialista sanno benissimo che il primo utilizzatore del denaro non ne aveva la proprietà, e dunque non poteva trasferirla. A cascata dunque ogni trasferimento successivo di proprietà è nullo, e con quello vanno annullati tutti gli scambi di conseguenza. Ora, insieme alle persone citate in precedenza lo sai anche tu, dunque non si può più presumere la buona fede.

Arriviamo dunque alla conclusione, dopo svariati ribaltoni.

Nessuno è proprietario della moneta se pur la porta con sè, poiché la proprietà della stessa mai è stata ceduta dalle banche. L'essere proprietari della moneta è solo una pia illusione frutto dell'ignoranza sull'effettivo funzionamento del sistema economico che abbiamo ereditato fin dalla nascita. Funzionamento che a sua volta è retto da leggi che per permetterlo violentano il buon senso che dovrebbe essere alla base di ogni convivenza, e rendono ridicolo lo stesso concetto di proprietà, sulla quale alcuni dicono sia basato proprio il sistema capitalistico nel quale viviamo.

Daniele Framarin (Mande)

[1]http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-i/art832.html
[2]Esistono anche altri modi contemplati tutti nell'articolo 922 codice-civile http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/art922.html
[3]http://www.brocardi.it/A/a-non-domino.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquisto_a_non_domino
[4]http://www.brocardi.it/c




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